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Un giudice riconosce la disoccupazione provvisoria tra il suo licenziamento e la sua incorporazione in qualità di funzionario | Economia



Il Tribunale Sociale numero 5 di Santander ha condannato il Servizio Pubblico Statale per l’Impiego (SEPE) a versare l’indennità di disoccupazione ad un dipendente pubblico ad interim per il tempo intercorso tra la sua cessazione dall’incarico per aver approvato un’opposizione e la sua nomina a funzionario di carriera in un’altra posizione, secondo quanto riferito dal sindacato CSIF, incaricata di rappresentare il lavoratore. Questa sentenza è definitiva e, pertanto, inappellabile e può già fungere da precedente per casi simili.

L’origine del conflitto è avvenuta quando questo funzionario ad interim, che aveva prestato servizio presso la Polizia Nazionale di Torrelavega (Cantabria) tra il 2008 e il 16 maggio 2023, ha approvato, nell’ambito del processo, un posto di funzionario regolare o di carriera nella SEPE di stabilizzazione del rapporto di lavoro temporaneo del Corpo Generale degli Ausiliari dell’Amministrazione dello Stato. Lo stesso 16 maggio, la BOE pubblica la delibera in cui un titolare viene nominato ad interim e viene nominato funzionario di carriera.

A quel punto, secondo la normativa vigente, il lavoratore avrà un mese di tempo per assumere il suo nuovo posto di funzionario regolare presso la SEPE di Orense. In questo caso, il funzionario non ha esaurito nemmeno il mese a sua disposizione ed è entrato in carica dieci giorni dopo il suo licenziamento ad interim. Tuttavia, ha deciso di richiedere l’indennità di disoccupazione corrispondente al periodo compreso tra il suo licenziamento (16 maggio) e la sua assunzione in carica (26 maggio), cosa che è stata immediatamente respinta dalla SEPE, sostenendo che il dipendente pubblico non era in nessuno dei casi previste per la riscossione delle indennità di disoccupazione.

Il funzionario ha presentato ricorso contro il rigetto della SEPE il 7 luglio dello stesso 2023 e ancora una volta l’agenzia statale ha respinto la sua richiesta. Questa volta, ha precisato che dal 17 maggio (il giorno successivo al suo licenziamento ad interim) l’attore «ha l’aspettativa di un posto di lavoro, il che sebbene le ragioni personali che lo spingono ad assumere l’incarico in data successiva siano intese il giorno successivo al pubblicazione del suo licenziamento, la verità è che è un’opzione che non può essere considerata disoccupazione”.

Di fronte a questo nuovo rifiuto da parte della SEPE, il funzionario ha presentato, tramite gli avvocati del sindacato CSIF, un ricorso legale il 22 settembre 2023. E la risposta a tale reclamo è stato il riconoscimento del beneficio negato. Il giudice, nella sua sentenza, precisa: “Rientra nell’emergenza disoccupazione la situazione che si verifica tra la cessazione del lavoro e l’inizio di una nuova prestazione di servizio. Ciò non cambia per il fatto che il ricorrente dispone di un margine per assumere il nuovo lavoro, sia esso pubblico o privato, senza che ciò debba tradursi in una volontà di non lavorare. La sentenza stabilisce, quindi, che il funzionario ha diritto a riscuotere 398,67 euro di indennità di disoccupazione per i dieci giorni intercorsi tra la cessazione di un incarico e la nomina a quello successivo.



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Luca

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