La registrazione dei viaggiatori, che dovrà essere effettuata da agenzie di viaggio, hotel e società di noleggio di veicoli a guida autonoma a partire da lunedì 2 dicembre, viene attivata con l’opposizione del settore, soprattutto delle agenzie, che ritengono che aggiunga ulteriori oneri burocratici e sarà rendere i biglietti più costosi.
A partire da oggi dovranno trasmettere l’applicazione sessioni di alloggio rientrano in tale obbligo i dati che già vengono regolarmente raccolti dalle società alberghiere e dalle agenzie di viaggio. Questa registrazione è inclusa in un regio decreto del 2021 ed è attiva dal 2022, anche se sarà obbligatoria solo da lunedì.
Si cerca di avere informazioni “precise e indispensabili” per le forze e gli enti di sicurezza, perché la normativa era obsoleta (il registro dei pernottamenti esiste dal 1959 e il controllo degli autonoleggi dal 1974) e non prevedeva nuove modalità commerciali, come le case turistiche , portali e centri di prenotazione digitali, secondo fonti del Ministero dell’Interno.
Più sicurezza
Il Ministero presieduto da Fernando Grande-Marlaska ha sottolineato l’attuale situazione della sicurezza, affermando che i maggiori attacchi contro i cittadini vengono compiuti sia dall’attività terroristica che dalla criminalità organizzata, in entrambi i casi con un marcato carattere transnazionale.
“In entrambi i casi assumono particolare rilevanza nel modo di lavorare dei criminali la logistica dell’alloggio e l’acquisto o l’uso di autoveicoli, la cui contrattazione avviene oggi con innumerevoli mezzi, compresa la telematica, che garantisce una maggiore riservatezza in queste transazioni”, ha spiegato a questo proposito.
Per l’Interno, quindi, le norme attuali sono “obsolete” e “inutili” perché, ad esempio, la norma sulla registrazione degli alloggi ha 65 anni (D.Lgs. 1513/1959).
Ciò significa escludere dal suo ambito di applicazione le nuove tipologie di attività ricettive, come le case turistiche per brevi periodi gestite da aziende o privati attraverso la registrazione nei portali o nei centri di prenotazione attraverso i media digitali o Internet.
In questo senso, questo totale di quasi 4,8 milioni di dati ha permesso di localizzare 18.584 persone apparse nei database nazionali o internazionali, in linea con lo scopo principale del decreto, che è quello di migliorare la sicurezza dei cittadini, secondo Inside.
Dati obbligatori
Per quanto riguarda la raccolta dei dati, Interni ha ricordato che le aziende non raccoglieranno più di quanto già fanno attualmente. In particolare si distinguono diverse categorie per la registrazione. Da un lato, le attività di hosting devono comunicare e registrare le seguenti informazioni:
Dati della società di leasing: Nome o ragione sociale del titolare, CIF o NIF, comune, provincia, telefono fisso e/o mobile, indirizzo email, sito aziendale e URL per identificare l’annuncio.
Dettagli dello stabilimento: Tipo di struttura, nome, indirizzo completo, CAP, città e provincia.
Dati dei viaggiatori: Nome completo, sesso, numero del documento d’identità, tipo di documento (DNI, passaporto, TIE), nazionalità, data di nascita, luogo di residenza abituale (indirizzo completo, città e paese), telefono fisso e mobile, e-mail, numero di viaggiatori e rapporto tra i viaggiatori (nel caso in cui uno sia minorenne).
Dati della transazione: Contratto (numero di riferimento, data e firme), dati di esecuzione del contratto (data e ora di check-in e data e ora di check-out) e dati di pagamento (tipologia, identificazione del metodo di pagamento come tipo e numero di carta, intestatario della metodo di pagamento, data di scadenza della carta e data di pagamento).
Inoltre, per gli alloggi non professionali alcune informazioni variano, tra cui il nome completo, il sesso e la carta d’identità del proprietario dell’immobile, nonché il numero di camere o la connessione Internet della struttura.
Nel caso del noleggio del veicolo, i dati da fornire sono simili a quelli dell’alloggio, aggiungendo però le informazioni corrispondenti del conducente principale e del secondo conducente (se applicabile).
Aziende interessate
Secondo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE), l’obbligo di registrazione documentale ricade sulle persone fisiche o giuridiche che svolgono, professionalmente e non, attività di alloggio o noleggio di autoveicoli senza conducente.
Innanzitutto, sono attività ricettive quelle svolte, a titolo professionale o meno, allo scopo di fornire, in cambio di un prezzo, corrispettivo o compenso, una stanza o uno spazio per il pernottamento a persone, con o senza altri servizi complementari.
Questa sezione comprende alberghi, ostelli, pensioni, pensioni, strutture turistiche rurali o simili, campeggi e aree di sosta per camper.
Da parte sua, le attività di noleggio di autoveicoli senza conducente sono quelle effettuate al fine di facilitarne l’utilizzo da parte di terzi, per un tempo determinato, e in cambio di un compenso, di un corrispettivo o di un determinato prezzo. Sono esclusi dalle disposizioni della presente sezione il noleggio di veicoli autotaxi e, in generale, il noleggio di veicoli con conducente.
Inoltre, la normativa contempla sia l’attività degli operatori turistici che prestano servizi di intermediazione tra imprese e consumatori, sia l’attività delle piattaforme digitali dedicate, a titolo oneroso o gratuito, all’intermediazione di tali attività attraverso Internet, siano esse o meno fornire il servizio sottostante oggetto della mediazione, purché offrano servizi in Spagna.
In relazione all’eventualità di un aumento dei costi per le imprese interessate, l’Interno ha assicurato che la nuova anagrafe non deve tradursi in questa possibilità, escludendo investimenti “considerevoli”, poiché “i dati raccolti sono gli stessi fino ad ora ”.
Sanzioni
Infine, anche se il Ministero ha voluto chiarire che questa norma non ha “uno scopo di riscossione per rimpinguare le casse dello Stato”, saranno previste sanzioni minori e gravi per le aziende che non si atterranno alla normativa.
In particolare, sono considerate infrazioni minori le irregolarità o carenze nella compilazione delle registrazioni previste dal presente regio decreto e nell’espletamento delle comunicazioni obbligatorie oltre il termine stabilito. Il prezzo della multa varia dai 100 ai 600 euro.
Da parte loro, sono gravi sanzioni la mancanza delle registrazioni documentali previste da questo regio decreto e l’omissione delle comunicazioni obbligatorie. Il prezzo della violazione varierà da 601 a 30.000 euro.