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La riforma del lavoro si applica ai contratti precedenti


La Corte Superiore del Lavoro (TST) ha deciso che la riforma del lavoro (legge 13.467/2017) entrerà in vigore non appena approvata, per tutti i contratti di lavoro in corso in quel momento. Le nuove norme, però, potranno essere applicate solo a fatti accaduti dopo la loro entrata in vigore.

In altre parole, in pratica, i termini dei contratti precedenti alla riforma sono validi fino al 10 novembre 2017, il giorno prima della pubblicazione della nuova legge. Pertanto i diritti estinti con la riforma hanno validità solo fino a tale data.

La riforma del lavoro ha soppresso i pagamenti orari in tournée (tempo di spostamento), cambiamenti nelle pause intra-lavorative, il diritto di incorporare un bonus di ruolo e un riposo di 15 minuti per le donne prima di effettuare ore straordinarie.

La decisione del TST è stata presa lunedì (25), a maggioranza della seduta plenaria, con un punteggio di 15 voti contro 10. Il processo è stato giudicato come ricorso ripetitivo (toma 23) e, pertanto, l’intesa diventa obbligatoria in sede di intero Tribunale del Lavoro.

Il caso specifico giudicato è stato quello di un ex dipendente della JBS a Porto Velho. Ha affermato che il periodo di spostamento (in tournée) nei trasporti forniti dalla società veniva considerato come tempo messo a disposizione al servizio del datore di lavoro ed era, pertanto, retribuito.

Secondo la riforma del lavoro questo obbligo non esiste più. La sentenza del TST mirava a decidere se la nuova norma sarebbe stata applicata o meno in questo caso – poiché il contratto è stato firmato prima dell’entrata in vigore della riforma – o se sarebbe stata applicata solo ai contratti firmati dopo la promulgazione della nuova legge.

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La decisione modifica la precedente interpretazione del Terzo Panel del TST

Inizialmente, il Terzo Collegio del TST aveva stabilito che l’azienda fosse obbligata a versare la prestazione per l’intera durata del contratto, compreso il periodo successivo all’entrata in vigore della riforma del lavoro. Tuttavia, la società ha presentato ricorso e il caso è stato giudicato dalla Corte plenaria del TST, data la rilevanza e la portata della questione.

La maggioranza della Corte plenaria ha finito per ribaltare la decisione precedente. La Corte ha affermato la seguente tesi: “La legge 13.467 trova immediata applicazione ai contratti di lavoro in corso, cominciando a disciplinare i diritti derivanti dalla legge, i cui fatti determinanti sono divenuti efficaci a partire dalla sua entrata in vigore”.

In altre parole, il panel ha concluso che le norme della riforma del lavoro devono essere applicate immediatamente ai contratti in corso. Esse però non sono retroattive, cioè valgono solo per fatti accaduti dopo la loro promulgazione.

Nel caso della sentenza in questione, JBS dovrà corrispondere al lavoratore le prestazioni relative ai periodi di trasferta dall’inizio del contratto fino al 10 novembre 2017.

Il relatore del caso ha votato a favore dell’immediata applicazione della riforma del lavoro

Nella sua decisione, il ministro Aloysio Corrêa da Veiga, presidente del TST e relatore del caso, ha affermato che quando i termini di un contratto derivano da una legge, se questa viene abrogata, le norme della nuova legislazione si applicano immediatamente alle disposizioni pendenti o future fatti .

“In questi casi, la nuova legge non pregiudica un vero e proprio adeguamento tra le parti, ma solo il regime giuridico imperativo, che è indipendente dalla loro volontà e, quindi, soggetto a possibili modifiche successive”, ha osservato.

Il relatore ha inoltre sottolineato che la Costituzione garantisce il principio di irriducibilità della retribuzione, tutelando il valore della retribuzione del lavoratore dipendente. La regola, tuttavia, non si applica al modo in cui vengono calcolati i benefici variabili futuri.

In altre parole, nuove norme che possono influenzare questi calcoli possono essere applicate a eventuali benefici dei contratti in corso, purché siano legati a situazioni specifiche e non siano permanenti, come nel caso dei trasporti forniti dall’azienda.

Un altro punto evidenziato dal ministro Corrêa da Veiga è l’adeguatezza di questa intesa al CLT, dove si scrive che “le disposizioni di carattere imperativo avranno immediata applicazione ai rapporti iniziati, ma non consumati, prima della validità del presente Consolidamento”.

Guarda come ogni ministro del TST ha votato sull’applicazione della riforma del lavoro

Hanno seguito il voto del relatore i ministri Vieira de Mello Filho (ispettore generale del Tribunale del Lavoro), Ives Gandra Martins Filho, Caputo Bastos, Agra Belmonte, Douglas Alencar Rodrigues, Breno Medeiros, Alexandre Ramos, Dezena da Silva, Evandro Valadão, Amaury Rodrigues e Sergio Pinto Martins, oltre ai ministri Maria Cristina Peduzzi, Dora Maria da Costa e Morgana de Almeida Richa.

Il ministro Mauricio Godinho Delgado, vicepresidente del TST, non è d’accordo con il voto del relatore. A suo avviso, i contratti di lavoro firmati prima della riforma dovrebbero rimanere soggetti alle norme in vigore al momento della celebrazione.

Questa è stata anche la comprensione dei ministri Augusto César, José Roberto Pimenta, Hugo Scheuermann, Cláudio Brandão e Alberto Balazeiro, così come quella dei ministri Kátia Arruda, Delaíde Miranda Arantes, Maria Helena Mallmann e Liana Chaib.

Al processo hanno partecipato la Confederazione Nazionale dell’Industria (CNI), la Confederazione Brasiliana dell’Agricoltura e dell’Allevamento (CNA), la Confederazione Nazionale del Sistema Finanziario (Consif) e la Central Única dos Trabalhadores.



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Luca

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