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La Corte Costituzionale riconosce che gli avvocati dell’amministrazione della giustizia possono sanzionare gli avvocati per la loro condotta | Spagna



La Corte Costituzionale ha emesso una sentenza che sostiene che non solo i giudici, ma anche gli avvocati dell’amministrazione della giustizia (prima chiamati segretari giudiziari) possono sanzionare avvocati e procuratori per la loro condotta nei processi. La Legge Organica della Magistratura (LOPJ) già apriva questa possibilità negli articoli 555 e 556, ed è stata proprio la Seconda Camera dell’organismo di garanzia a suggerire che tali precetti potrebbero violare la Costituzione se si intende che detto potere sanzionatorio corrisponde a esclusivamente ai giudici.

La LOPJ stabilisce nel suo quinto titolo “le sanzioni che possono essere imposte a coloro che intervengono in processi o cause” e nei controversi precetti che prevede per i casi in cui un avvocato o un procuratore possono essere sanzionati. In tal senso stabilisce che detti professionisti saranno “corretti disciplinarmente per il loro operato davanti alle corti e ai tribunali” quando “nelle loro azioni forensi non rispettano oralmente, per iscritto o per iscritto, il dovuto verso giudici e tribunali, pubblici ministeri, avvocati , avvocati dell’amministrazione della giustizia o qualsiasi persona che interviene o è collegata al processo. La norma aggiunge che la sanzione si applica anche “quando i richiamati all’ordine nella discussione orale non obbediscono ripetutamente a chi presiede l’atto”, quando non si presentano davanti al tribunale “senza giustificato motivo una volta citati in debita forma”, ovvero anche quando abbiano rinunciato ingiustificatamente alla difesa o alla rappresentanza che esercitano, nei sette giorni precedenti lo svolgimento del processo o delle udienze designate.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che non si debba intendere che gli avvocati dell’amministrazione della giustizia invadano i poteri dei giudici quando esercitano il “potere correttivo”. La sentenza – di cui è stato relatore il giudice Ramón Sáez, del settore progressista della Corte – respinge che “il fatto che tradizionalmente siano i giudici ad esercitare il potere, è decisivo per qualificare la funzione come necessariamente giurisdizionale”. La delibera sottolinea inoltre che l’esercizio del potere sanzionatorio su avvocati e procuratori “è estraneo alla funzione decisionale nel processo, poiché non comporta la risoluzione di una questione controversa nel merito” della causa.

La Corte ritiene inoltre “congruente e compatibile” con il diritto ad ottenere una tutela giurisdizionale effettiva il fatto che agli avvocati dell’amministrazione della giustizia sia riconosciuta la possibilità di sanzionare avvocati e procuratori. Le sanzioni previste dalla legge nei suddetti casi vanno dal “ammonimento” all’irrogazione di sanzioni pecuniarie “tenendo conto della gravità, dei precedenti e delle circostanze dei fatti commessi”, in ogni caso “sempre con l’audizione dell’interessato”. I magistrati José Mario Macías e Concepción Espejel, del settore conservatore del tribunale, hanno annunciato un voto contrario alla sentenza.

Questa decisione potrebbe anche alleggerire il carico di lavoro dei giudici, che vedranno rafforzata la collaborazione con questi professionisti nella gestione giudiziaria. Gli avvocati chiedono da tempo maggiore considerazione e rispetto per il loro operato, richieste che ora trovano nuovo esplicito sostegno, riconoscendo loro un ruolo di maggior rilievo nella gestione dei processi giudiziari.



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Luca

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