Il viaggio dall’abitazione di un dipendente al primo cliente non è considerato orario di lavoro a meno che non vi siano uffici | Economia
Il telelavoro e la scomparsa degli uffici hanno fatto sorgere molti dubbi sulla questione se gli spostamenti per svolgere la propria attività professionale contino nell’ambito della giornata lavorativa. La Corte Suprema ha ratificato la sua dottrina e ha insistito sul fatto che il viaggio tra l’abitazione del lavoratore e il primo cliente non conta come orario di lavoro effettivo e quindi non ha effetti retributivi. Lo stesso accade con il viaggio dall’ultimo cliente al domicilio del dipendente. Così, in una sentenza emessa il 27 novembre e alla quale EL PAÍS ha avuto accesso, la Camera Sociale dell’Alta Corte ha risolto le discrepanze di criteri che esistono nei diversi tribunali su questo aspetto.
La Corte Suprema si è pronunciata in diverse occasioni sulla questione e ha applicato la dottrina stabilita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE). Ora si è occupata della questione a seguito di un ricorso presentato dalla società di ascensori TK Elevator (ex Thyssenkrupp Elevator) contro una sentenza del Tribunale nazionale del gennaio 2023, che ha accolto la richiesta di conflitto collettivo sollevata dai sindacati CC OO e UGT difendere che tali viaggi dovrebbero essere conteggiati come orario di lavoro. Allo stesso modo, le organizzazioni hanno chiesto che la sentenza giudiziaria a loro favore abbia effetto retroattivo sulle retribuzioni dei dipendenti dal 1° ottobre 2019, cosa che è stata anche riconosciuta.
Nello specifico, i sindacati hanno presentato due rivendicazioni, una sui contratti collettivi che colpiscono i lavoratori di Valencia e Madrid, che sono gli unici pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE), e un’altra in relazione ai 48 contratti che colpiscono lavoratori nel resto delle province. La Corte Nazionale ha accolto entrambe le richieste, anche se la Corte Suprema le ha revocate. Lo scorso giugno l’Alta Corte ha annullato la sentenza della Corte relativa alla maggior parte dei lavoratori dell’azienda di ascensori per un difetto procedurale, ma non è entrata nel merito della questione. La Corte ha ritenuto che non fosse soddisfatto il requisito di omogeneità necessario per costituire una controversia collettiva, poiché l’esistenza di decine di accordi implica norme diverse sulla stessa materia, il che implica la revisione di ciascuno di essi ed eventuali diverse risoluzioni.
Nella seconda sentenza, emessa a novembre, si sono analizzati i casi di Valencia e della capitale e si è analizzata la questione, considerando che esiste un conflitto collettivo. Successivamente, i magistrati della Camera Sociale hanno rivisto la dottrina della giustizia europea, nonché la propria giurisprudenza in materia, esaminando sia i casi in cui hanno ritenuto che il primo e l’ultimo distacco del lavoratore abbiano carattere temporaneo o lavorare, come chi non lo fa.
La Corte Suprema specifica che devono esistere “circostanze eccezionali” per considerare orari di lavoro gli spostamenti tra l’abitazione del lavoratore e il cliente, e viceversa, come quelli stabiliti dalla giustizia europea nelle sue sentenze. Può succedere che l’azienda abbia chiuso le sedi aperte in diverse province e abbia assegnato i propri lavoratori alle sedi centrali o che i dipendenti debbano viaggiare fino a 100 chilometri. Un altro fattore unico sarebbe la differenza di trattamento perché ci sono lavoratori della stessa azienda che ricevono una retribuzione per questi viaggi, o se l’azienda in precedenza ha attribuito valore al tempo di lavoro ai viaggi in questione.
Per la Corte Suprema nessuna di queste eccezioni ricorre nel caso TK, anche se i lavoratori indossano la divisa aziendale, portano con sé gli strumenti necessari per svolgere il proprio lavoro e viaggiano nel veicolo messo loro a disposizione dall’azienda.
La Suprema Corte sottolinea inoltre che l’articolo 34.5 dello Statuto dei Lavoratori prevede che “l’orario di lavoro sarà calcolato in modo tale che sia all’inizio che alla fine del turno quotidiano il lavoratore si trovi sul posto di lavoro”, il che impedisce esso dall’essere considerato tale “ciò che porta a prendere o lasciare materiale”, cioè a spostamenti, atti preparatori, cambi di abbigliamento o atti di controllo mediante firma o contrassegno. In questa linea aggiunge che la direttiva europea sull’organizzazione dell’orario di lavoro stabilisce che detto periodo è quello “durante il quale il lavoratore resta sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.