Il tribunale stabilisce che la compagnia aerea deve consentire l’imbarco in cabina dei cani di supporto emotivo
La decisione richiede però che siano soddisfatte le esigenze di salute, nonché comprovate le condizioni psicologiche dell’autore; l’autorizzazione si applica sia ai voli nazionali che internazionali
Lunedì scorso (16), il 4° Tribunale Civile del Santosa San Paolo, ha deciso che una compagnia aerea deve ammettere un cane di supporto emotivo a bordo dei suoi voli, sia nazionali che internazionali. Tale autorizzazione è condizionata al rispetto delle prescrizioni sanitarie e alla presentazione di documentazione comprovante la condizione psichiatrica dell’autore, il quale è affetto da disturbo dell’adattamento con sintomi di ansia.
Il giudice Frederico dos Santos Messias ha basato la sua decisione confrontando la situazione delle persone che hanno bisogno di cani guida, a cui è consentito viaggiare, con la necessità di trasportare animali di supporto emotivo per chi ha problemi psicologici. Ha sottolineato che le limitazioni mentali possono essere invalidanti quanto le limitazioni fisiche.
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Messias ha sottolineato che il rifiuto di consentire il trasporto di animali di supporto emotivo costituisce una forma di discriminazione vietata dalla Costituzione federale. Il giudice ha inoltre sottolineato che l’Agenzia nazionale per l’aviazione civile (ANAC) riconosce il diritto al trasporto aereo di questi animali, indicando che le restrizioni imposte dalla compagnia aerea mancano di supporto tecnico e giuridico. La decisione può ancora essere impugnata, poiché la compagnia aerea può presentare ricorso.
*Rapporto prodotto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale
Inserito da Victor Oliveira