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Il governo definisce i criteri per l’attuazione delle modifiche nel 2025


La Gazzetta Ufficiale dell’Unione (DOU) di martedì (24) riporta un’ordinanza che stabilisce criteri e linee guida per l’esecuzione degli emendamenti parlamentari nel bilancio 2025.

Il testo porta la data di lunedì (23) ed è firmato dal ministro della Casa Civile, Rui Costa. L’ordinanza fornisce linee guida per l’esecuzione dei programmi di modifica del collegio statale (RP 7) o della commissione permanente (RP 8) ed è già in vigore.

Lunedì, il ministro della Corte Suprema Federale (STF), Flávio Dino, ha sospeso il pagamento di 4,2 miliardi di R$ per gli emendamenti della commissione parlamentare e ha chiamato la Polizia Federale (PF) per indagare sulla “cattura” di questi emendamenti.

In reazione, il senatore Ângelo Coronel (PSD-BA), relatore del Bilancio 2025, ha affermato che la decisione “danneggia il Parlamento”, incide sul rapporto tra i poteri e dovrebbe ritardare il voto sul testo, che potrebbe essere ritardato fino alla fine del Febbraio o inizio marzo.

Palácio do Planalto temeva che la decisione potesse contaminare il voto sul Bilancio 2025.

Emendamenti al collegio statale

Per gli emendamenti al collegio statale, l’ordinanza stabilisce che i progetti di investimento strutturanti che possono ricevere queste risorse sono quelli definiti nella legge sugli orientamenti di bilancio o registrati secondo quanto stabilito dalla Costituzione – un registro centralizzato dei progetti di investimento contenente, per Stato o distretto federale, analisi di fattibilità , stime dei costi e informazioni sull’esecuzione fisica e finanziaria.

È vietata la designazione generica di programmazione “che possa comportare la realizzazione di progetti di investimento edilizio da parte di più enti o enti, ad eccezione dei progetti per la regione metropolitana o per la regione di sviluppo integrato, le cui modifiche devono individuarne con precisione l’oggetto” si legge nel testo.

Per gli interventi e le attrezzature pubbliche ritenute prioritarie per lo Stato rappresentato dal collegio che segnala l’emendamento, i punti di osservazione sono due.

È vietata la presentazione di emendamenti la cui programmazione possa dar luogo, all’atto dell’esecuzione, a trasferimenti volontari, convenzioni o simili, a più enti federativi o enti privati. Sono previste solo prenotazioni per i trasferimenti ai fondi sanitari comunali.

È consentita l’assegnazione di risorse ad altri Stati, purché si tratti della sede centrale dell’entità e che questa abbia sede in un’unità federativa diversa dallo Stato del territorio in cui verrà effettuato l’acquisto di attrezzature o la prestazione di servizi.

Infine, nel caso in cui la scheda di modifica del banco sia divisibile, l’oggetto dovrà essere individuato con precisione e ciascuna parte indipendente non potrà essere inferiore al 10% del valore della modifica.

Per tali modifiche restano valide, ove applicabili, le disposizioni della Legge complementare 210/2024, che si occupa proprio dell’attuazione delle modifiche alla luce della legge di bilancio.

Emendamenti della Commissione

Per le modifiche della Commissione, l’ordinanza fornisce criteri generali per la realizzazione di azioni di interesse nazionale e regionale.

Tali azioni dovranno essere definite da pianificazioni e piani settoriali e regionali; devono essere allineati ad almeno uno degli obiettivi del Piano Pluriennale (PPA) a cui sono collegati; e non deve esistere altro accordo, contratto di cessione o atto analogo con esecuzione non disposta con il medesimo oggetto, stato o ente.

Le commissioni permanenti devono identificare con precisione l’oggetto ed è vietata la designazione generica di una programmazione che possa includere diverse azioni di bilancio.

L’ordinanza contiene anche quattro criteri specifici per le azioni del programma, nei settori della ricostruzione, espansione e approfondimento della partecipazione sociale e della democrazia; Comunicazione pubblica e governativa; Sicurezza istituzionale; e giovani: diritti, partecipazione e buon vivere.

Le nomine delle commissioni, sotto il profilo regolamentare, dovranno rispettare anche le disposizioni della Legge complementare 210/2024.

Linee guida

L’ordinanza stabilisce che nell’esecuzione di bilancio e finanziaria delle modifiche della commissione possono privilegiare le indicazioni destinate agli enti in situazione di emergenza o di pubblica calamità o che siano state oggetto di processi partecipativi da parte degli enti beneficiari.

I decreti di calamità o di situazioni di emergenza devono essere riconosciuti dall’Unione.

I processi partecipativi con priorità di esecuzione devono essere informati nel processo di presentazione delle proposte da parte degli enti beneficiari su Transferegov.br, fornendo informazioni come un sito web con calendario, regole, pubblico partecipante e priorità.

Il testo ricorda inoltre che il limite di crescita degli emendamenti parlamentari ai disegni di legge annuali di bilancio, previsto dalla Legge complementare 210/2024, non elimina la previsione della Costituzione che consente una riduzione delle spese in caso di rischio per il rispetto dei limiti obiettivo fiscale.

Viene infine formulata un’allerta che rafforza la necessità da parte degli organi esecutori delle modifiche di rispettare le ipotesi di impedimenti tecnici all’esecuzione di tali misure, anche ai sensi della LC 210/2024.



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