Secondo le nuove regole dell’Agenzia Nazionale Sanitaria Supplementare (ANS), i piani sanitari con due mensilità posticipate verranno cancellati. I pagamenti mensili tardivi possono essere consecutivi o meno. La misura si applica ai piani contrattualizzati a partire dal 1° dicembre 2024.
Le nuove regole ANS sono disciplinate dalla Delibera Normativa n. 593/2023 e riguardano i piani sanitari collettivi individuali, familiari o aziendali.
Per i piani stipulati fino al 30 novembre 2024 continuano ad applicarsi le regole precedenti e la risoluzione del contratto individuale o familiare per inadempienza può essere effettuata se il pagamento rimane aperto per più di 60 giorni, consecutivi o meno negli ultimi 12 mesi di validità.
“In questi casi non esiste un numero minimo di pagamenti mensili dovuti. Pertanto, è sufficiente una sola fattura non pagata per un periodo superiore a 60 giorni per comportare la risoluzione del contratto”, ha spiegato ANS in un comunicato questo lunedì (2).
Notifiche
La nuova risoluzione amplia inoltre i mezzi di comunicazione per avvisare gli utenti del piano in caso di default. I clienti possono essere avvisati tramite e-mail, SMS e WhatsApp.
La notifica sarà considerata valida solo se il destinatario conferma di aver letto il messaggio. Gli operatori potranno comunque effettuare telefonate registrate, previa conferma dei dati da parte del cliente e invio di una lettera con avviso di ricevimento (AR).
“L’inclusione di mezzi elettronici, come sms e WhatsApp, oltre alla posta elettronica, faciliterà la comunicazione sia per il beneficiario che per l’operatore. Si tratta di un altro passo avanti nella modernizzazione della regolamentazione del settore e rappresenta un progresso significativo nel rapporto tra le aziende e i loro clienti”, ha affermato il direttore degli standard e della qualificazione dei prodotti di ANS, Alexandre Fioranelli.
Se l’operatore commette un errore e non emette la ricevuta di versamento o commette qualsiasi altro errore che impedisca il corretto pagamento, il periodo in cui si è verificato l’errore non verrà conteggiato ai fini della risoluzione del contratto.