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Lula emana il decreto che aggiorna le norme su acquisizione, registrazione e detenzione di armi da fuoco


La riformulazione intitolata ‘Decreto 12.345’ è stata pubblicata questo martedì sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione (31)

CONTENUTO DI PEDRO KIRILOS/ESTADÃOLula al G20
RJ – G20/SUMMIT/LULA/PLENARIA – INTERNAZIONALE – Il Presidente della Repubblica, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un incontro con i capi di Stato in occasione del Vertice dei Leader del G20, svoltosi presso il Museo di Arte Moderna (MAM) nella città di Rio de Janeiro, questo martedì 19 novembre 2024. Durante l’incontro, Lula ha sottolineato che quanto maggiore è l’interazione tra gli sherpa, tanto più si chiamano quelli negoziati dal G20, e finanza, tanto più significativi saranno i risultati del lavoro del gruppo. 31/12/2000 – Foto: PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTÚDO

Il Presidente della Repubblica, Luiz Inácio Lula da Silvamodificato il decreto 12.345, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione questo martedì 31, che apporta modifiche alla legge precedente, il decreto 11.615, del luglio 2023, che stabilisce norme e procedure relative all’acquisizione, registrazione, detenzione, porto, registrazione e commercializzazione nazionale di armi da fuoco, munizioni e accessori, oltre a disciplinare le attività eccezionali di caccia, sussistenza, tiro sportivo e collezionismo di armi da fuoco, munizioni e accessori, disciplinando il funzionamento degli enti di tiro sport e provvedere alla strutturazione del Sistema nazionale degli armamenti (Sinarm).

Tra le modifiche apportate c’è un aggiornamento alla definizione di alcune tipologie di armi; inserimento del tiratore sportivo di alte prestazioni, definito come tiratore affiliato alla Confederazione o alla Lega Nazionale, che rispetta il calendario annuale delle gare e che ha ottenuto una classificazione minima nella classifica nazionale degli atleti di tiro sportivo. Comprende anche altri eventi e calendari di gare nazionali, con una classifica degli atleti di tiro. Il nuovo decreto stabilisce che, “per poter rilasciare il Certificato di Iscrizione (CR) da privato a tiratore sportivo da parte dell’organismo di vigilanza, l’interessato deve essere affiliato ad un ente di tiro sportivo e impegnarsi a dimostrare, almeno, un arma rappresentativa di ogni tipo di arma” autorizzata dalla legislazione per le persone fisiche e giuridiche.

L’articolo 11, che tratta specificamente l’argomento, è stato aggiornato e dice che sono consentite le armi da fuoco e le munizioni il cui uso è autorizzato, con atto congiunto del Comando dell’Esercito e della Polizia Federale, tra cui: armi da fuoco di grandi dimensioni, a ripetizione o semi -automatici, le cui munizioni comuni hanno, all’uscita della canna di prova, un’energia fino a trecento piedi-libbre o quattrocentosette joule, e le loro munizioni; armi da fuoco portatili, lunghe, rigate, a ripetizione, le cui munizioni comuni non raggiungono, all’uscita dalla canna di prova, un’energia cinetica superiore a milleduecento piedi libbre o milleseicentoventi joule; armi da fuoco portatili, lunghe, a canna liscia, a ripetizione, calibro dodici o inferiori; e armi da fuoco portatili, lunghe, rigate, semiautomatiche, con calibro nominale pari o inferiore al punto ventidue Long Rifle.

Il nuovo decreto prevede anche nuovi requisiti per la concessione della CR agli enti sportivi di tiro e per il monitoraggio delle loro attività. Tra questi: obbligo di isolamento acustico, ove applicabile; e presentazione di un piano di sicurezza che contenga, come minimo, un’analisi dei rischi delle attività legate alla circolazione, all’uso e all’eventuale deposito di armi, munizioni e rifornimenti per la ricarica; misure a tutela degli utenti, dei dipendenti, dei fornitori dei servizi e delle persone che transitano nello stabilimento; controllo dell’accesso del personale ai luoghi contenenti armi e munizioni; monitoraggio video di possibili luoghi di deposito di armi, munizioni e rifornimenti per la ricarica; controllo dell’accesso ai sistemi di raccolta delle armi, munizioni e registrazione delle presenze, oltre ad altri dati relativi ai tiratori; misure preventive contro furti e furti di armi e munizioni; misure di emergenza, in caso di incidenti o accertamento di atti illeciti, compresa la fornitura di informazioni all’organismo di vigilanza; misure di controllo informatico dell’ingresso e dell’uscita degli utenti, dei dipendenti e dei fornitori di servizi; misure di protezione contro la trasfissione dei proiettili; certificazione di sicurezza rilasciata da azienda o professionista abilitato, per l’edificio e gli ambienti in esso contenuti, per la pratica in sicurezza delle attività di tiro sportivo, allenamento, gare ed eventuale deposito di armi, munizioni e rifornimenti per la ricarica; e fornitura di qualificazione e formazione del personale per eseguire il piano di sicurezza.

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Il testo dice inoltre che i possessori di armi per il tiro sportivo e la caccia eccezionale che intendano cambiare la destinazione dell’arma per attività di collezionismo avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 per richiedere lo scambio di collezione, purché siano soddisfatti i requisiti relativi alla nuova categoria sono soddisfatte. Il nuovo decreto ha inoltre introdotto l’articolo 79-A che prevede che “è vietato il trasporto di armi e munizioni, all’interno del territorio nazionale, da parte di collezionisti, tiratori sportivi o cacciatori nel giorno delle elezioni, nelle ventiquattr’ore precedenti le stesse e nelle venti e quattro ore che li seguono. È inoltre vietata l’attività degli enti di tiro sportivo durante il periodo elettorale.

*Con informazioni di Estadão Conteúdo
Inserito da Victor Oliveira





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Luca

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