María Auxiliadora Díaz, magistrato: “La violenza economica contro le donne non solo è tollerata, è anche invisibile” | Società
María Auxiliadora Díaz (Las Palmas de Gran Canaria, 56 anni) riceve EL PAÍS tra una presentazione e l’altra, circondata da montagne di cartelle, nel suo ufficio nella Città di Giustizia di Las Palmas de Gran Canaria. Il giudice, membro del Gruppo di esperti dell’Osservatorio contro la violenza domestica e di genere del Consiglio Generale della Magistratura e presidente dell’Osservatorio Iberoamericano sulla violenza di genere, si concentra sulla violenza economica che viene esercitata sulle donne all’interno della coppia , reato che chiede di essere inserito nel Codice Penale. Critica il disinteresse per questi abusi e chiede che venga accelerata la revisione del patto statale contro la violenza di genere.
Chiedere. Fino a che punto arriva oggi il problema della violenza economica?
Risposta. È uno dei grandi volti della violenza. Non solo è tollerato dalla nostra società, ma è anche invisibile. È una tattica che gli autori di abusi utilizzano per controllare le vittime non consentendo l’accesso al denaro, causando danni economici o eludendo gli obblighi alimentari. C’è così tanta invisibilità che il nostro Codice penale prevede solo il mancato pagamento delle pensioni all’articolo 227. [que regula los impagos de prestaciones tras una separación o divorcio]quando il concetto di violenza economica è un concetto molto più ampio.
P. Quali tipologie di violenza economica sono le più frequenti?
R. La violenza economica non inizia nel momento della separazione, ma può verificarsi dal momento in cui i coniugi iniziano a costituirsi. Si manifesta, ad esempio, con atti di controllo del denaro, cosa che si vede molto spesso. Consiste nel dare alla donna una somma insufficiente per far fronte alle spese. Ciò crea una situazione di controllo in cui la donna deve elemosinare somme che dovrebbero provenire da lui come obbligo morale. Di conseguenza, si sente sempre più costretta. C’è anche la mancanza di disponibilità di contanti. Gli aggressori spesso dicono qualcosa del tipo: “Non ti darò mai contanti, utilizzerai solo la mia carta”. E, inoltre, te lo darò quando lo avrò pensato. Oppure quando troviamo l’amministrazione esclusiva del denaro da parte dell’uomo, indipendentemente dal fatto che la vittima lavori o meno. Qui possono verificarsi diverse situazioni, anche se una comune è che esiste un conto cointestato e non è consentita la disposizione della donna. Ho trovato, invece, altri casi in cui entrambi lavorano, ma il marito ritira di nascosto delle somme di denaro e le mette su un altro conto, oppure che l’uomo chiede un prestito per uso proprio e il debito rimane quello della comunità. .
P. Quindi, la legislazione attuale contempla questo tipo di pratiche?
R. Bisogna tenere conto che la violenza economica si verifica sia quando lavora solo l’uomo, sia quando lavorano entrambi, sia quando il matrimonio viene sciolto. L’articolo 227 del Codice penale, però, contempla solo i casi che si verificano dopo la separazione e, invece, il suo campo di applicazione dovrebbe essere ampliato a tutti questi casi che abbiamo visto. E altri casi più gravi, come quando l’uomo smette di pagare il mutuo, e questa situazione porta all’abbandono della casa.
P. Lei assicura che questi casi non devono essere considerati semplici debiti patrimoniali.
R. No, quando parliamo di violenza economica non possiamo limitarci a parlare di debiti immobiliari. Non si verifica una situazione paragonabile a quando una persona deve dei soldi a un’altra. Non ha la stessa entità quando si parla di alimenti. Ci sono giuristi che non sono favorevoli a comprendere che la violenza economica è violenza di genere e che, di conseguenza, deve avere il suo spazio specifico nel Codice penale, ma difendono piuttosto che venga trattata nell’ambito del diritto di famiglia. A mio avviso, tuttavia, questi casi dovrebbero ricadere sotto la giurisdizione dei tribunali sulla violenza contro le donne, almeno quei casi in cui si può stabilire che lo fanno con l’intenzione di controllare e rendere quella famiglia più vulnerabile. Vengono predisposte delle trappole per impedire agli autori di abusi di tentare di eludere la sfera criminale. Uno molto comune è quello di effettuare pagamenti parziali della pensione. La giurisprudenza della Corte Suprema ha ammesso queste pratiche, anche se successivamente le ha corrette e ha stabilito che se tale pratica viene ripetuta, mantenuta nel tempo, può costituire reato. E bisogna sottolineare una cosa molto importante: il pagamento delle pensioni è del tutto indipendente dal fatto che la vittima abbia necessità economiche, oppure non causi un danno economico alla vittima in quel momento. Perché bisogna tenere conto anche del danno morale che si verifica.
P. È possibile tracciare una radiografia della violenza economica, per età o per livello socioeconomico?
R. Da quello che vediamo, la violenza economica non rientra in nessun tipo di profilo. Questa è la prima cosa. Ma soprattutto la cosa più importante è che non abbiamo dati. E senza dati non possiamo avere politiche pubbliche adeguate. Non sappiamo veramente cosa esiste, è invisibile.
P. E perché non ci sono dati?
R. Ebbene, perché non c’è volontà. Così come non esistono dati sulla prostituzione, né dati sulla pornografia, né dati sulle molestie sessuali basate sul sesso. Perché hanno capito che sono altri volti meno importanti della violenza e che questi temi, o altri come le mutilazioni genitali o i matrimoni forzati, non ci toccano.
P. Da quando si parla di violenza economica in Spagna?
P. Il primo a parlare di violenza economica è stato il magistrato relatore Vicente Magro Servet, che nel marzo 2021 ha indicato in una sentenza che il mancato pagamento degli alimenti è una forma di violenza economica e che ha stabilito che il mancato rispetto di tale obbligo lascia i propri figli in uno stato di bisogno in cui, data la giovane età e la scarsa autosufficienza, necessitano del sostegno alimentare da parte di qualcuno obbligato a fornirglielo. Questo non è un capriccio legislativo, ma appare nella Convenzione di Istanbul o nella raccomandazione 35 Raccomandazione generale 35 del Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW).
P. Quali sono le prospettive che la legislazione includa queste modifiche?
R. Credo che, in questo momento, siamo di fronte ad una nuova fase. È in fase di finalizzazione la revisione del Patto di Stato contro la violenza di genere del 2017, e credo che a breve ci saranno novità. Questo testo dovrebbe anche stabilire un reddito minimo vitale per ciascuna comunità autonoma, che verrebbe rivalutato ogni anno, indipendentemente dalla volontà dell’organo giurisdizionale. È inoltre necessario riconoscere che la prospettiva di genere deve essere applicata in tutte le normative di tutte le giurisdizioni, con l’obiettivo di sradicare la disuguaglianza sociale.