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La Corte Costituzionale sottolinea che solo lo Stato può limitare i diritti fondamentali di fronte a una pandemia | Società



La Corte Costituzionale si avvale delle diverse risorse legate alla pandemia di covid-19 ancora in attesa di pronuncia per rivedere e rafforzare la propria dottrina sulle risorse a disposizione dello Stato in caso di emergenza sanitaria. A questo proposito, questa settimana, nella sua sessione plenaria, ha approvato una risoluzione in cui sottolinea che solo lo Stato può limitare o restringere i diritti fondamentali per lottare contro i rischi che una grave epidemia comporta per la salute pubblica. Lo afferma la sentenza emessa per dichiarare incostituzionali numerose disposizioni di due decreti legge approvati dal Governo delle Baleari nel 2020 e nel 2021, contro i quali Vox ha impugnato. In precedenza, con altra sentenza emessa il 5, il tribunale aveva riaperto la possibilità per il Governo di ricorrere allo stato di allarme di fronte a gravi rischi sanitari, in contrasto con la delibera del 2021 che riteneva che di fronte alla pandemia da covid-19 avrebbe dovuto essere dichiarato lo stato di eccezione.

Gli articoli dichiarati incostituzionali coincidono nella sostanza con quelli annullati anche dalla Corte con la stessa sentenza di inizio mese. Tale circostanza consente ora alla Corte Costituzionale di sottolineare con particolare rilievo che l’eventuale limitazione dei diritti fondamentali stabiliti dalla Costituzione deve avvenire mediante una legge organica che deve essere approvata, se del caso, dalle Cortes Generales. Per questo, ad esempio, viene annullato il provvedimento che prevedeva uno specifico regime sanzionatorio per far fronte al mancato rispetto delle disposizioni “emanate per alleviare gli effetti della crisi causata dal covid-19”.

La Corte evidenzia nella sua sentenza – di cui è stata relatrice la giudice Laura Díez, del settore progressista della Corte – che le norme che imponevano misure contrarie alla “riserva di legge organica” dello Stato sono escluse dall’ordinamento giuridico, perché “ rispondevano alle caratteristiche delle misure di restrizione o limitazione dei diritti fondamentali e perché ne regolavano aspetti essenziali”. Pertanto, tutti gli articoli che possano implicare una “lesione” dei suddetti diritti vengono annullati, perché ciò “è vietato dal decreto-legge”.

In questo senso, vengono dichiarate incostituzionali le misure di sanità pubblica relative all’“isolamento e alla quarantena” delle persone “colpite” dalla pandemia, nonché quelle che richiamavano nelle citate norme le limitazioni degli “spostamenti territoriali che mettono al riparo dal rischio”. ” di trasmissione e limitazione degli spostamenti personali, mantenendo i movimenti essenziali a tutti i livelli di allerta, purché effettuati individualmente o con l’unità di convivenza e con tutte le misure precauzionali igieniche e di distanziamento. La norma annullata prevedeva anche la limitazione “notturna”. La Corte ritiene che queste norme abbiano leso il diritto di riunione, stabilendo “limitazioni al numero di persone che possono riunirsi, sia negli spazi pubblici che privati”.

La dichiarazione di incostituzionalità si estende alle misure di sanità pubblica previste negli articoli che fanno riferimento ai “test diagnostici per tutte le persone che presentano sintomi” e ai “test di screening collettivo”. Vengono invece respinte le censure relative a provvedimenti che “con lievi varianti” si limitano a riprodurre la normativa statale. In questo caso, la Corte ritiene che “la riproduzione della normativa statale avviene in un’area di concorso di poteri tra lo Stato e la comunità autonoma”, motivo per cui “è utile per una migliore comprensione della regolamentazione stabilita dal legislatore”. . Isole Baleari ed è una rappresentazione affidabile dello standard statale riprodotto.”



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Luca

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